Art. 1.

      1. I lavoratori socialmente utili impiegati presso enti pubblici, che hanno beneficiato delle procedure di stabilizzazione occupazionale ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modificazioni, nonché di specifiche norme regionali in materia, possono presentare istanza al fine di ottenere la regolarizzazione della loro posizione previdenziale relativa al periodo di impiego presso i medesimi enti utilizzatori.